I servizi

  • Pareri interpretativi per l’applicazione delle norme;
  • Programmazione fiscale per Società, Imprese, Lavoratori Autonomi e Privati;
  • Assistenza fiscale specifica relativa all’imposizione diretta, indiretta e sostitutiva;
  • Informazione tributaria e societaria con l’ausilio di circolari di aggiornamento (possibilità di aggiornamenti e formazione personalizzata);
  • Contenzioso Tributario, predisposizione ricorsi e assistenza dinanzi agli Uffici Finanziari ed alle Commissioni Tributarie;
  • Analisi preventiva circa la scelta del veicolo societario più idoneo per le esigenze del cliente;
  • Assistenza ai Clienti in fase di start-up e nella gestione ordinaria delle società;
  • Consulenza negli adempimenti societari e nei rapporti tra i soci, tra questi e la società, tra società ed organi sociali;
  • Pianificazione e gestione dei Passaggi Generazionali;
  • Consulenza, assistenza ed adempimenti contabili e fiscali di TRUST;
  • Assistenza contrattuale per cessione-acquisizione di aziende e di partecipazioni;
  • Consulenza ed assistenza per operazioni straordinarie: ristrutturazioni , riorganizzazioni societarie, liquidazioni, conferimenti, fusioni, trasformazioni, scissioni, affitti d’azienda;
  • Tenuta e scritturazioni dei libri sociali;
  • Consulenza contrattualistica e di diritto commerciale;
  • Formazione di Bilanci d’Esercizio secondo le norme del Codice Civile, i principi contabili nazionali (OIC) ed internazionali (IAS, IFRS);
  • Impianto di sistemi contabili computerizzati ed organizzazione tenuta della contabilità presso il cliente;
  • Impostazione contabilità di magazzino;
  • Tenuta e scritturazione dei libri contabili;
  • alutazione di Azienda e di ramo di essa;
  • Predisposizione e asseverazione di perizie di stima (civilistiche e fiscali);
  • Analisi struttura finanziaria, indici, predisposizione di budget e business plan;
  • I soci hanno i requisiti di legge per svolgere le funzioni di Sindaco, Revisore Contabile;
  • Analisi e controllo aziendale;
  • Domiciliazione Fisica di sedi societarie presso i nostri uffici di Voghera;
  • Domicliazione Elettronica delle caselle PEC dei Clienti presso lo Studio.
  • Lo Studio offre un servizio completo PEC: attivazione, rinnovo, provvede al controllo, alla gestione ed alla conservazione .
  • Invio Telematico all’Agenzia delle Entrate a mezzo Entratel (intermediario abilitato);
  • Espletamento formalità presso gli Uffici pubblici;
  • Rilascio di Smart Card per Firma Elettronica;
  • Visure archivi Camere di Commercio e Catasto;

– gestione e amministrazione completa del personale dipendente e parasubordinato;
– elaborazione paghe e contributi;
– assistenza e consulenza presso le aziende;
– espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi connessi ai rapporti di lavoro, dalla sua instaurazione alla sua cessazione;
– analisi degli organici e degli organigrammi aziendali;
– scelte di convenienza sulla configurazione ottimale delle risorse umane;
– check-up normativi sulla gestione del personale

– genesi, definizione, evoluzione del rapporto di lavoro subordinato: gestione di tutti gli aspetti contabili, economici, giuridici, assicurativi e previdenziali;
– genesi, inquadramento ed evoluzione dei rapporti di lavoro autonomo-parasubordinato in generale: gestione di tutti gli aspetti contabili, economici, giuridici, assicurativi e previdenziali;
– assistenza e rappresentanza dell’azienda nelle vertenze extragiudiziale (conciliazioni e arbitrati) derivanti dai rapporti di lavoro dipendente e/o autonomo;
– assistenza e rappresentanza in sede di contenzioso con gli Istituti Previdenziali, Assicurativi e Ispettivi del Lavoro;

– consulenze tecniche d’ufficio e di parte;
– analisi dei costi d’impresa relativi al personale dipendente e parasubordinato;
– consulenza e assistenza generale nelle relazioni e nei rapporti aziendali ( contratti, convenzioni etc.) di carattere obbligatorio, tipico ed atipico.

Lo Studio fornisce, inoltre, consulenze per particolari casi proposti, quali:
– controversie di lavoro in sede sindacale e processuale;
– contenzioso previdenziale;
– rivalutazione crediti di lavoro

Lo Studio

Nell’anno 2001, dopo alcuni anni di esperienza professionale diretta e presso altri studi commerciali, Pertusi Gianlugi, Pertusi Nicola e Pastore Paolo si associano costituendo lo studio PERTUSI & PASTORE ASSOCIATI.

Con l’aggregazione delle tre realtà professionali viene avviata l’attività nella centralissima ed attuale sede di Via Bidone 45, negli anni la crescita professionale unitamente alla formazione ed alla ricerca di personale sempre più valido e qualificato ha permesso di rispondere in modo dinamico ed integrato alle esigenze della clientela.

L’attuale organico dello studio è di quattordici persone strutturate in “Aree di Specializzazione” in grado di fornire servizi professionali qualificati ad una molteplicità di soggetti, dalle piccole e medie imprese, cooperative ed enti pubblici, inoltre le dimensioni dello Studio consentono di gestire realtà strutturate e complesse, supportando il Cliente in ogni problematica Tributaria, Societaria, Aziendale, Contabile e del Lavoro.

Chi siamo

Pertusi Gianluigi
Socio fondatore

Nato a Voghera il 03.06.1964
Codice fiscale PRTGLG64H03M109W
Partita Iva 01318620182
Telefono 0383 43410
Fax 0383 212816
Email gigi.pertusi@pertusipastore.it
Diplomato in ragioneria presso I.T.C.G. Mario Baratta di Voghera nel 1983
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia al n. 534A (già iscritto all’Albo dei Ragionieri Commercialisti di Voghera dal 24.02.1987 al n. 50)
Iscritto al n° 44871 dell’Albo dei Revisori Contabili con D.M. 12/04/1995 Gazzetta Ufficiale Suppl.31 bis IV serie Speciale del 21/04/1995.

Pertusi Nicola
Socio fondatore

Nato a Voghera il 17.02.1969
Codice fiscale PRTNCL69B17M109I
Partita Iva 01517400188
Telefono 0383 43410
Fax 0383 212816
Email nicola.pertusi@pertusipastore.it
Diplomato in ragioneria presso I.T.C.G. Mario Baratta di Voghera nel 1989
Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia al n. 575A (già iscritto all’Albo dei Ragionieri Commercialisti di Voghera dal 21.01.1993 al n. 92)
Iscritto al n° 93193 dell’Albo dei Revisori Contabili con D.M. 15/10/1999 Gazzetta Ufficiale n° 87 del 02/11/1999.

Pastore Paolo
Socio fondatore

Nato a Voghera il 17.06.1969
Codice fiscale PSTPLA69H17M109Q
Partita Iva 01568800187
Telefono 0383 43410
Fax 0383 212816
Email paolo.pastore@pertusipastore.it
Diplomato in ragioneria presso I.T.C.G. Mario Baratta di Voghera nel 1988
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia al n. 582A (già iscritto all’Albo dei Ragionieri Commercialisti di Voghera dal 24.01.1994 al n. 97)
Iscritto al n° 93124 dell'Albo dei Revisori contabili D.M. 15/10/1999 Gazzetta Ufficiale n° 87 del 02.11.1999.

Novità

Rassegna Fiscale

Le ultime notizie del giorno

Boom dei mini-pacchi: 105 milioni di pratiche ma i dazi non decollano

13 Luglio 2026 | Il Sole 24 Ore - Dario Aquaro, Cristiano Dell’Oste - Pag. 6

Lo scorso anno in Italia sono state liquidate 111,3 milioni di dichiarazioni doganali, di cui 104,9 milioni per vendite online. Nel 2021 questo dato era dieci volte più piccolo (10,2 milioni): l’incremento rispecchia il boom dei mini pacchi. Acquisti per pochi euro che hanno invaso il mercato europeo ed italiano. Alle quasi 105 milioni di spedizioni di modico valore rilevate nel 2025 corrispondono oltre 396 milioni di articoli, quasi tutti spediti in Italia dalla Cina. Ma la crescita delle vendite online si riflette solo in minima parte sui tributi riscossi. Se le dichiarazioni doganali per e-commerce sono salite del 928,4% tra il 2021 e il 2025, gli incassi fiscali sono aumentati solo del 25,4%, passando da 2,63 a 3,3 miliardi. L’effetto dei mini-pacchi si vede anche nell’importo medio riscosso per dichiarazione liquidata, sceso in 4 anni dal 184 a 30 euro. 

Antiriciclaggio, organismo-filtro per le segnalazioni dei notai

13 Luglio 2026 | Il Sole 24 Ore - Antonio Iorio, Valentina Maglione - Pag. 12

Lotta alla criminalità. Il decreto legislativo 122/2026, in vigore dal prossimo 23 luglio, prevede la nascita di un nuovo organismo che supporterà i notai nelle segnalazioni di operazioni sospette (Sos) di riciclaggio. Si tratterà di una struttura indipendente, istituita presso il Consiglio nazionale del Notariato che gestirà in modo accentrato i dati antiriciclaggio dei notai; per farlo, sarà creata una nuova banca dati ad hoc. L’obiettivo del nuovo impianto è quello di rafforzare la prevenzione e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Cuore del sistema è la banca dati che i notai dovranno alimentare con le copie autentiche degli atti, i dati e le informazioni rilevanti ai fini antiriciclaggio. Il provvedimento precisa che i notai restano ‘pienamente responsabili’ dell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio. 

Tax credit comprati a sconto, verso l’imposta flat del 26%

13 Luglio 2026 | Il Sole 24 Ore - Alessandra Caputo - Pag. 13

Il quarto decreto legislativo correttivo della riforma fiscale, al momento all’esame delle commissioni parlamentari, prevede, per i professionisti, un’aliquota sostitutiva al 26% dei differenziali positivi derivanti dall’acquisto di crediti d’imposta, inclusi quelli rappresentati dai bonus edilizi. Per effetto della nuova formulazione, il reddito di lavoro autonomo è determinato come differenza tra tutte le somme e i valore in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività. Il prelievo sarà versato sulle quote compensate. Prevista una disciplina transitoria. Le nuove regole si potranno applicare anche ai crediti acquistati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, mediante dichiarazione integrativa. 

Appaltatori o general contractor: per il bonus verifica sostanziale

13 Luglio 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Laura Ambrosi, Antonio Iorio - Pag. 18

Bonus edilizi. Il fisco ha acceso i riflettori sui lavori affidati a soggetti qualificati, come i general contractor. Da qui sono nate le contestazioni sui crediti fondate sull’idea che il margine applicato da tale soggetto non sia parte del corrispettivo agevolabile, ma costituisce invece un compenso per mera attività di coordinamento non detraibile. Il problema nasce dal fatto che in molte situazioni concrete il soggetto così denominato non è un general contractor ‘puro’, ma un vero appaltatore ovvero un’impresa che ha assunto nei confronti del committente l’obbligo di realizzare l’intervento, con organizzazione dei mezzi necessari, responsabilità per l’esecuzione dell’opera e facoltà di ricorrere al subappalto. In questi casi, il margine dell’impresa non rappresenta un costo di intermediazione, ma il normale margine di commessa proprio del contratto di appalto. Per arginare queste contestazioni il fisco è intervento con un atto di indirizzo interno e poi con la risoluzione 17/E/2026. 

L’AI per i commercialisti: il set di soluzioni disponibili

13 Luglio 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Alessandro Mattavelli - Pag. 20

Il set di soluzioni oggi disponibili a favore dei professionisti gravita su tre principali aree di utilizzo: la ricerca documentale e normativa, la predisposizione di presentazioni e la generazione di contenuti interattivi. Il primo strumento, utile per chi si approccia ancora timidamente all’AI è NotebookLM di Google che permette di consultare solo i documenti caricati dall’utente, fornendo risposte corredate da citazioni puntuali. Le funzioni di deep research accelerano le ricerche e la produzione di report, pur richiedendo la verifica delle fonti primarie. Altri strumenti come Gamma, Copilot e Claude Artifacts, facilitano la realizzazione di presentazioni, dashboard e applicazioni interattive, anche con maggiori garanzie per la gestione dei dati. In questo scenario l’AI rappresenta un supporto alla produttività ma non sostituisce il giudizio professionale. 

Cpb, sulla scelta pesano le rettifiche al reddito e al valore della produzione

13 Luglio 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Andrea Cioccarelli, Giorgio Gavelli - Pag. 21

I contribuenti soggetti agli ISA 2025 e che non hanno già optato per il concordato preventivo biennale 2025-2026 sono chiamati a decidere se effettuare questa scelta per il biennio 2026-2027. Quelli con periodo d’imposta solare dovranno poi formalizzare l’eventuale assenso entro il prossimo 2 novembre, termine per l’invio della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2025. Tra le variabili che influenzano la scelta  non vanno ignorate le rettifiche al reddito concordato previste dal decreto Cpb, in particolare all’interno dell’art. 15 per i lavoratori autonomi e all’art. 16 per le imprese, con l’art. 17 che estende all’Irap l’efficacia di alcune componenti se e in quanto compatibili con la specifica base imponibile (Vap, valore aggiunto della produzione netta). L’incidenza delle variabili cambia se esse precedono il biennio o vi rientrano. 

Osservazioni sullo schema d’atto, serve una risposta analitica del Fisco

13 Luglio 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Nicola Borzomì, Fabrizio Cancelliere - Pag. 22

La Cgt di II grado della Campania, con la sentenza 3350 del maggio 2026, boccia la risposta generica del fisco sullo schema d’atto. Viola, infatti, il contraddittorio l’utilizzo di formule generiche come la mancata produzione di documenti utili. Lo Statuto del contribuente impone al fisco di motivare l’atto conclusione del contraddittorio endoprocedimentale con specifico riferimento alle osservazioni del contribuente che non intende accogliere. Quando il contribuente deposita la documentazione analitica, idonea a contestare una ricostruzione induttiva del reddito, l’ufficio non può limitarsi a una formula di stile che affermi, in termini generici, la non utilità dei documenti prodotti. L’obbligo di motivazione chiede una valutazione analitica di ciascun documento con le ragioni per cui non risulti idoneo.

Rettifiche di prezzi infragruppo fuori dall’Iva (salvo accordi)

13 Luglio 2026 | Italia Oggi - Franco Ricca - Pag. 8

Con la sentenza 13 maggio 2026, causa C-603/24 la Corte di giustizia Ue ha fornito il proprio indirizzo in merito all’applicazione del principio del transfer pricing. L’aggiustamento dei prezzi fra le società del gruppo, nella fattispecie fra produttori e distributori di autoveicoli, volto ad assicurare un range di redditività sulla base degli accordi contrattuali, non è soggetto all’Iva. È ininfluente che l’importo dell’aggiustamento sia calcolato sulla base dei costi di riparazione dei veicoli che i distributori hanno dovuto sostenere dopo la vendita dei veicoli e che sia stato regolato attraverso l’emissione di note di credito o di debito, salvo che non sussiste un rapporto giuridico rivelatore di prestazioni di servizi verso corrispettivi. La sentenza offre un importante contributo per l’applicazione del principio del transfer pricing nei casi concreti ovvero nei casi in cui i giudici individuano operazioni imponibili ai sensi della direttiva Iva. 

Allineati Fisco e Comitato della Ue

13 Luglio 2026 | Italia Oggi - Franco Ricca - Pag. 9

In materia di Iva, gli aggiustamenti dei prezzi di trasferimento infragruppo non producono automaticamente effetti fiscali, poiché il principio di libera concorrenza, valido per le imposte dirette, si applica all’Iva solo in casi specifici. Secondo la giurisprudenza europea e l’Agenzia delle Entrate, tali rettifiche assumono rilevanza Iva solo se rappresentano il corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, con un collegamento diretto tra pagamento e operazione. In assenza di tali presupposti, gli aggiustamenti sono considerati semplici riallineamenti dei margini di profitto e restano esclusi dall’imposta. Diverso è il caso delle importazioni, dove gli aggiustamenti possono incidere sulla base imponibile doganale e, di conseguenza, anche sull’Iva dovuta. 

Cut, termini serrati da rispettare

13 Luglio 2026 | Italia Oggi - Sergio Trovato - Pag. 10

La Suprema corte ha dedicato l’ordinanza 2999/2022 al contributo unificato che ha natura tributaria. Gli inviti al pagamento, in caso di omesso o insufficiente versamento, devono essere impugnati entro 60 giorni dalla notifica. Si tratta di un atto liquidatorio dell’imposta che, decorso il suddetto termine, diventa definitivo e inoppugnabile. Il contributo è soggetto al termine di prescrizione decennale. Questo è il principio che fa da comune denominatore a diverse pronunce di giudici di legittimità. Il contributo, dovuto per tutte le cause, è un tributo erariale e ha natura fiscale. È soggetto alla prescrizione decennale e non quinquennale. Gli atti con i quali viene richiesto sono impugnabili innanzi al giudice tributario ancorché non sia indicato tra i provvedimenti elencati dall’art. 19 del Dlgs 546/1992. La stessa natura ha il doppio contributo, che soggiace alle stesse regole e ha una funzione preventiva, deterrente e sanzionatoria nei confronti di chi porta avanti delle cause perse. 

Frontalieri, distinguo al regime

13 Luglio 2026 | Italia Oggi - Giancarlo Marzo, Jennifer Fuccella - Pag. 11

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 132 dello scorso 2 luglio, ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni. I dipendenti della Banca d’Italia, anche quando risiedono in Francia e lavorano in prevalenza da remoto, sono tassati solo in Italia. Il Fisco ha negato ad un lavoratore l’accesso al regime dei frontalieri e ricondotto le retribuzioni della Banca centrale alle ‘funzioni pubbliche’ dell’articolo 19 della convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, tassate solo nel Paese della fonte.

Bonus senza il bis

13 Luglio 2026 | Italia Oggi - Benito Fuoco - Pag. 12

La Cassazione tributaria, nell’ordinanza n. 19010/2026 depositata in cancelleria lo scorso 10 giugno, ha stabilito che in tema di accesso all’agevolazione per l’acquisto della prima casa, la norma richiede che il contribuente non abbia già fruito dei medesimi benefici in relazione ad altro immobile sul territorio nazionale e, per tale motivo, fa riferimento anche a diritti che non consentono di godere del bene come la nuda proprietà, nonché alla titolarità di quote senza alcuna specificazione, così che non può esservi dubbio in ordine al fatto che rilevano anche quelle di entità minima. Il caso trattato dai giudici di legittimità riguarda il ricorso di un contribuente contro l’Agenzia delle Entrate, relativo alla revoca delle agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’abitazione principale. 

Rassegna Fiscale

Le ultime notizie del giorno

Indici sintetici di affidabilità fiscale - periodo d’imposta 2025

11 Luglio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4/E del 6 luglio 2026, fornisce le istruzioni operative agli Uffici per garantire l’uniformità di azione in merito alle novità portate dal decreto ISA. 

Ogni anno, infatti, gli Indici sintetici di affidabilità fiscale sono oggetto di aggiornamento per garantire la capacità dello strumento di cogliere l’evoluzione dei diversi comparti economici ai quali gli stessi si riferiscono. 

Per il periodo d’imposta 2025, sono stati revisionati per intero 85 indici e si è provveduto all’aggiornamento di tutti i 173 ISA in vigore, per consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2025, anche alla luce delle tensioni geopolitiche verificatesi. 

Per l’anno d’imposta 2025, non essendo intervenute significative novità sulle modalità di effettuazione degli adempimenti correlati all’applicazione degli ISA, non sono cambiate le modalità di effettuazione degli stessi. Dunque, i contribuenti potranno continuare a fare affidamento su uno strumento la cui struttura risulta solida e consolidata.

Infatti, per i modelli ISA 2026  trova conferma la struttura adottata dal primo anno di applicazione, in base alla quale sono previste: 

  • Istruzioni Parte generale;
  • istruzioni comuni per i quadri A – Personale, F – Dati contabili impresa e H – Dati contabili lavoro autonomo,

utili per la compilazione di tutti gli ISA. 

Talune modifiche sono state apportate nel Frontespizio e nel quadro C di alcuni modelli ISA, nonché nei quadri contabili. Nel Frontespizio sono state eliminate le informazioni relative alla condizione di pensionato e/o di lavoratore dipendente. Analoghe considerazioni valgono per l’informazione, presente nel quadro C di alcuni ISA, relativa all’esercizio dell’attività in forma cooperativa, sia a mutualità prevalente, che in altra cooperativa. 

Sono state eliminate dalle istruzioni parte generale degli ISA e alle istruzioni dei modelli Redditi 2026, relativi al periodo d’imposta 2025, le cause di esclusione richiamate nelle istruzioni dei modelli di dichiarazione dei redditi dello scorso anno. Ci riferiamo alle cause di esclusione individuate dai codici 8, 9 e 10.

 

Società tra professionisti e società tra avvocati

 

Le società tra professionisti (STP) e le società tra avvocati (STA) che, nel periodo d’imposta 2025, hanno dichiarato redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via prevalente di una delle seguenti attività economiche: attività di ingegneria, di commercialista, di esperto contabile, di consulente del lavoro, architetto, veterinario, archeologo e addetto ad attività legali e giuridiche, come per lo scorso anno, sono tenute alla compilazione del modello afferente alla specifica attività economica. 

Pertanto, anche per il periodo d’imposta 2025 è stato mantenuto negli ISA il quadro E con le informazioni relative alla ‘Modalità organizzativa’ e alla ‘Ripartizione dei ricavi’ per monitorare lo svolgimento delle relative attività sotto forma di STP o STA. 

 

L’applicazione degli ISA e il rinnovo del Concordato preventivo biennale

 

I contribuenti che hanno aderito alla proposta di Concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024-2025 e che intendono rinnovare l’adesione per il biennio 2026-2027, dovranno comunicare, attraverso la presentazione del modello ISA per il periodo d’imposta 2025, i dati relativi a tale annualità che unitamente all’esito dell’applicazione degli ISA stessi, saranno utilizzati ai fini dell’elaborazione della nuova proposta di Concordato per i periodi d’imposta 2026 e 2027. 

 

La Semplificazione

 

Prosegue l’attività finalizzata a rendere disponibile ai contribuenti e ai loro intermediari  adempimenti dichiarativi improntati ad una maggiore semplificazione. Tale processo opera anche attraverso un’attività di progressiva: 

  • riduzione/eliminazione dell’utilizzo ai fini degli ISA di dati già contenuti in altri quadri dei modelli di dichiarazione;
  • messa in disponibilità agli operatori economici, nell’area riservata del sito internet istituzionale, di dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate che risultino utili per l’adempimento correlato agli ISA. 

Sempre in merito al periodo d’imposta 2025, con riferimento agli ISA, sono state eliminate: 

  • la condizione di ‘Pensionato’ da 135 ISA;
  • la condizione di ‘Lavoratore dipendente’ da 28 ISA;
  • l’esercizio dell’attività in forma di ‘Cooperativa’ da 50 ISA.

 

Società mutualistiche e consortili

 

Le società cooperative, le società consortili e i consorzi che operano esclusivamente a favore dei propri soci, associati o utenti sono esclusi dall’applicazione degli ISA, purché non svolgano attività nei confronti di terzi e non operino secondo le ordinarie regole di mercato. 

Se, invece, tali soggetti effettuano operazioni anche nei confronti di terzi, sia pure in misura limitata o occasionale, perdono il requisito dell’esclusività e sono tenuti ad applicare gli ISA. 

In questo caso, però, il punteggio di affidabilità fiscale viene calcolato considerando soltanto i componenti positivi e negativi di reddito derivanti dalle operazioni con i terzi. Di conseguenza, il risultato potrebbe non rappresentare fedelmente l’intera attività svolta, poiché non tiene conto della parte mutualistica. 

Per questo motivo, il contribuente deve segnalare nelle ‘Note aggiuntive’ del software ISA che la natura mutualistica dell’attività può aver inciso sul punteggio ottenuto. 

L’Agenzia delle Entrate, in sede di controllo, dovrà tener conto di tali indicazioni e del fatto che queste realtà non operano integralmente secondo le normali logiche di mercato. Inoltre, per alcuni ISA, come l’EG88U, è previsto uno specifico quadro in cui indicare la percentuale di attività svolta nei confronti di soggetti terzi, così da consentire una valutazione più aderente alla reale situazione economica del contribuente. 

 

Importanza della fedeltà dichiarativa ai fini della corretta valutazione operata tramite l’applicazione degli ISA

 

Poiché gli ISA sono elaborati sulla base delle relazioni esistenti tra variabili economiche e variabili strutturali dichiarate dai contribuenti attraverso il modello, è evidente che la coerenza, la correttezza e la completezza dei dati trasmessi rappresentano  un presupposto essenziale per il corretto funzionamento dello strumento e per l’attribuzione del punteggio complessivo di affidabilità del contribuente. 

Il presupposto di una ‘fedele dichiarazione’ risulta significativo anche ai fini del Concordato preventivo biennale, affinché la proposta di concordato sia formulata in maniera corretta e coerente con la reale capacità contributiva dei contribuenti. Occorre, pertanto, che i dati forniti dagli stessi siano fedeli alle scritture contabili e aderenti alla realtà prospettata. 

Calendario Fiscale

Le scadenze fiscali del mese

01 Lug 2026 (1)

1) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro

Chi: Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"
Cosa: Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto decorrenti dal 01/06/2026 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/06/2026.
Modalità:  Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
Codice tributo: 1501 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1502 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1503 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per risoluzioni del contratto 1504 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per proroghe del contratto 1505 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Bollo 1506 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Tributi speciali e compensi 1507 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1508 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1509 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi 1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

16 Lug 2026 (83)

1) Versamento 2 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa: Versamento 2 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

2) Versamento 2 rata Irpef a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa: Versamento 2 rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità:  Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 - Irpef Saldo 4033 - Irpef acconto - prima rata

3) Versamento 2 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa: Versamento 2 rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali

4) Versamento 2 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa: Versamento 2 rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo 3857 - INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO - AUTOTASSAZIONE - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

5) Soggetti IRES: versamento 2 rata della c.d. Tassa Etica

Chi: Soggetti IRES che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa: Versamento 2 rata dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo

6) Soggetti IRPEF: versamento della 2 rata della c.d. Tassa Etica

Chi: Soggetti IRPEF che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa: Versamento 2 rata dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo

7) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa al canone Rai trattenuta ai pensionati
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3935 - Canone Rai - Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione senza vincolo di tesoreria unica - art. 38, c.8, D.L. 78/2010

8) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa al canone Rai trattenuta ai pensionati
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 393E - Canone Rai - Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica - Art. 38, c.8, D.L. 78/2010

9) Versamento imposta sugli intrattenimenti

Chi: Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972
Cosa: Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6728 - Imposta sugli intrattenimenti

10) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity

11) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi

12) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati

Chi: Contribuenti che pongono in essere negoziazioni ad alta frequenza degli strumenti finanziari senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi

13) Versamento 2 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026

Chi: Persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni.
Cosa:  Versamento 2 rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4047 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA

14) Versamento 2 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026

Chi: Locatori, persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca.
Cosa: Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO

15) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti

Chi: Docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado che effettuano lezioni private e ripetizioni che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.
Cosa:  Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018 1856 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018

16) Versamento 2 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026

Chi: Persone fisiche residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati. In caso di concessione di aree demaniali, l'IVIE è dovuta dal concessionario; nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria, l'IVIE è dovuta dal locatario, anche se trattasi di immobili da costruire o in corso di costruzione.
Cosa: Versamento 2 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità:  Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA

17) Versamento 2 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026

Chi: Persone fisiche residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati. In caso di concessione di aree demaniali, l'IVIE è dovuta dal concessionario; nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria, l'IVIE è dovuta dal locatario, anche se trattasi di immobili da costruire o in corso di costruzione.
Cosa: Versamento, 2 rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità:  Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - SALDO 4046 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - ACCONTO

18) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale

Chi: Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2025
Cosa:  Versamento 5 rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2025 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dell'1,32% mensile a titolo di interessi
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

19) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 2 rata del saldo IVA 2025

Chi: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IVA 2026, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione. Il differimento si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiarne.
Cosa: Versamento 2 rata del saldo IVA relativo al 2025 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2026 - 30/06/2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

20) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa: Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali

21) Versamento da parte dei creditori pignoratizi

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa: Versamento 2 rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

22) Versamento 2 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa:  Versamento 2 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità:  Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

23) Versamento 2 rata Irpef a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa: Versamento 2 rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 - Irpef Saldo 4033 - Irpef acconto - prima rata

24) Versamento 2 rata Irap a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa: Versamento 2 rata delI'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata

25) Versamento 2 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa: Versamento 2 rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali

26) Versamento 2 rata del saldo IVA 2025

Chi: Contribuenti IVA che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2026 e che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2025 ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa: Versamento 2 rata del saldo IVA relativo al 2025 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2026 - 30/06/2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

27) Regime forfetario agevolato: versamento 2 rata imposta sostitutiva

Chi: Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa: Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190/2014

28) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 2 rata del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali

Chi: Persone fisiche che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa: Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011

29) Soggetti Ires: versamento 2 rata a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires

Chi: Soggetti Ires tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2026 e modello REDDITI ENC 2026), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio che hanno scelto di effettuare il pagamento entro il 30 giugno 2026.
Cosa: Versamento 2 rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2001 - Ires acconto - prima rata 2003 - Ires - Saldo

30) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 2 rata dell'Irap a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026

Chi: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IRAP 2026 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa:  Versamento 2 rata dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata

31) Soggetti IRES: versamento 2 rata della c.d. Tassa Etica

Chi: Soggetti IRES che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa: Versamento 2 rata dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo

32) Soggetti IRPEF: versamento della 2 rata della c.d. Tassa Etica

Chi: Soggetti IRPEF che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa:  Versamento 2 rata dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo

33) Società "di comodo": versamento 2 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires

Chi: Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano "di comodo" (vale a dire "Società non operative" e "Società in perdita sistematica") che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa: Versamento 2 rata della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità:  Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 - Maggiorazione IIRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.

34) Versamento 2 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026

Chi: Locatori, persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca.
Cosa: Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO

35) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti 1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti 1243 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti 1245 - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

36) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

37) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1050 - Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita

38) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza 1047 - Ritenute su premi per giuochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni 1048 - Ritenute su altre vincite e premi

39) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa:  Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità:  Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari 1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine valute estere

40) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità:  Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali 1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi

41) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

42) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Saldo

43) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa:  Versamento dell'addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1301 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, impianti fuori Regione 1920 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta

44) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa:  Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3802 - Addizionale regionale all'Irpef - Sostituti d'imposta

45) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa:  Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1049 - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

46) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati 1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro

47) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

48) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1045 - Ritenute su contributi corrisposti ad imprese da regioni, provincie, comuni ed altri enti pubblici 1051 - Ritenute su premi e contributi corrisposti dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise 1052 - Indennità di esproprio occupazione

49) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

50) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa:  Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente. Qualora l'importo non sia superiore a 100 euro il versamento può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

51) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente. Qualora l'importo non sia superiore a 100 euro il versamento può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

52) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente. Qualora l'importo non sia superiore a 100 euro il versamento può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

53) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

54) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati

55) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 384E - Addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - saldo

56) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 380E - Irap

57) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 381E - Addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta

58) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 112E - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

59) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 104E - Ritenute su redditi da lavoro autonomo

60) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017

Chi: Soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che nel mese precedente abbiano incassato i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato adempiono agli obblighi fiscali derivanti dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 tramite la stabile organizzazione operante in Italia, qualora ce l'abbiano, oppure, in mancanza di stabile organizzazione, tramite rappresentante fiscale
Cosa: Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1919 - Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - art. 4, comma 5, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

61) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Condomini in qualità di sostituti d'imposta che abbiano operato ritenute a titolo d'acconto di importo superiore ai 500 euro sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa
Cosa: Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa. Sui compensi corrisposti nei mesi da giugno a ottobre, effettuano il versamento entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'importo delle ritenute complessivamente dovute raggiunga 500 euro; laddove tale importo non sia raggiunto, versano le ritenute entro il 16 dicembre, congiuntamente a quelle operate sui compensi di novembre, indipendentemente dal loro ammontare
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente 1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

62) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, se di importo superiore ai 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6006 - Versamento Iva mensile giugno

63) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente

Chi: Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop
Cosa:  Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, se di importo superiore ai 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6006 - Versamento Iva mensile giugno

64) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Liquidazione e versamento mensile IVA
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 606E - Versamento IVA mensile giugno

65) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 620E - IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972

66) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2025

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento della 5 rata del saldo IVA relativa all'anno d'imposta 2025 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, con la maggiorazione dell'1,32% a titolo di interessi
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 142E - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili tributi erariali 619E - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

67) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente, se di importo superiore ai 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6006 - Versamento Iva mensile giugno

68) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane nonché società indicate nell'art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

69) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 621E - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

70) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6041 - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

71) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale

Chi: Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2025
Cosa: Versamento 5 rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2025 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dell'1,32% mensile a titolo di interessi
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

72) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 2 rata del saldo IVA 2025

Chi: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IVA 2026, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione. Il differimento si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiarne.
Cosa: Versamento 2 rata del saldo IVA relativo al 2025 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2026 - 30/06/2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

73) Versamento 2 rata del saldo IVA 2025

Chi: Contribuenti IVA che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2026 e che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2025 ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa:  Versamento 2 rata del saldo IVA relativo al 2025 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2026 - 30/06/2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

74) Soggetti Ires: versamento 2 rata a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires

Chi: Soggetti Ires tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2026 e modello REDDITI ENC 2026), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio che hanno scelto di effettuare il pagamento entro il 30 giugno 2026.
Cosa:  Versamento 2 rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2001 - Ires acconto - prima rata 2003 - Ires - Saldo

75) Società "di comodo": versamento 2 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires

Chi: Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano "di comodo" (vale a dire "Società non operative" e "Società in perdita sistematica") che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa: Versamento 2 rata della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 - Maggiorazione IIRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.

76) Versamento 2 rata Irap a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa: Versamento 2 rata delI'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata

77) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 2 rata dell'Irap a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026

Chi: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IRAP 2026 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa:  Versamento 2 rata dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata

78) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

79) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti

Chi: Docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado che effettuano lezioni private e ripetizioni che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.
Cosa: Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità:  Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018 1856 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018

80) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa: Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali

81) Regime forfetario agevolato: versamento 2 rata imposta sostitutiva

Chi: Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa: Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190/2014

82) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 2 rata del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali

Chi: Persone fisiche che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026
Cosa: Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011

83)

Chi:
Cosa:
Modalità:

20 Lug 2026 (23)

1) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata

2) IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa:  Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4001 - Irpef Saldo 4033 - Irpef acconto - prima rata

3) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo

4) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo

5) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo

6) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa: Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione
Modalità:  Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

7) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

8) Versamento da parte dei creditori pignoratizi

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

9) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA

10) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - SALDO 4046 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - ACCONTO

11) IVAFE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa:  Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4047 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA

12) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO

13) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): versamento in unica soluzione o come 1 rata

Chi: Soggetti che si adeguano alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA.
Cosa: Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6494 - Studi di settore - adeguamento Iva

14) IVA: versamento del saldo 2025

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2025 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2026 - 30/06/2026, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

15) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 2001 - Ires acconto - prima rata 2003 - Ires - Saldo

16) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa:  Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 2001 - Ires acconto - prima rata 2003 - Ires - Saldo

17) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione
Modalità:  Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 - Maggiorazione IIRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.

18) IRAP: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa:  Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3812 - Irap - acconto - prima rata

19) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa:  Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate

20) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa:  Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 19% sulle plusvalenze realizzate a seguito delle operazioni di conferimento di beni o aziende a favore dei CAF residenti, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 2728 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF

21) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa: Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1847 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale - Art. 49-bis del D.Lgs. N. 171/2005

22) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018 1856 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018

23) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva

Chi: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento.
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190/2014

30 Lug 2026 (23)

1) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

2) IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4033 - Irpef acconto - prima rata

3) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:  Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

4) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026,con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo

5) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo

6) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo

7) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte,con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

8) Versamento da parte dei creditori pignoratizi

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio,con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

9) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:  Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Modalità:  Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA

10) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - SALDO 4046 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - ACCONTO

11) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:  Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026,con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonch� delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO

12) IVA: versamento del saldo 2025

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2025 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2026 - 30/06/2026 maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, senza applicazione degli interessi
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

13) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026,con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 2001 - Ires acconto - prima rata 2003 - Ires - Saldo

14) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 - Maggiorazione IIRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.

15) IRAP: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3812 - Irap - acconto - prima rata

16) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Chi: Persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 24-bis del D.P.R. n. 917/1986 che intendono esercitare l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero prevista dallo stesso art. 24-bis e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento, in unica soluzione, dell''imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 300.000 per ciascun periodo d'imposta in cui è valido l'assoggettamento all'imposta sostitutiva dei redditi prodotti all'estero. Tale importo è ridotto a euro 50.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui all'art. 433 c.c., purché soddisfi le condizioni di cui al comma 1 art. 24-bis T.U.I.R
Modalità: Modello F24-ELIDE con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24-ELIDE cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: NRPP - Imposta sostitutiva dell'IRPEF - NUOVI RESIDENTI - art. 24-bis, comma 2, del TUIR

17) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 19% sulle plusvalenze realizzate a seguito delle operazioni di conferimento di beni o aziende a favore dei CAF residenti, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 2728 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF

18) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi,con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate

19) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1847 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale - Art. 49-bis del D.Lgs. N. 171/2005

20) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026,con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018 1856 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018

21) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026,con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190/2014

22) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa:  Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2026, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026,con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011

23) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Chi: Persone fisiche, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 30.000 abitanti, che intendono optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 24-ter del D.P.R. n. 917 del 1986 e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Le modalità applicative del regime ex art. 24-ter del D.P.R. n. 917/1986 sono illustrate nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2019 prot. 167878
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1899 - Imposta sostitutiva dell'IRPEF - PENSIONATI ESTERI NUOVI RESIDENTI - art. 24-ter del TUIR.

31 Lug 2026 (5)

1) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa:  Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 622E - IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - Art. 49 del DL n. 331/1993

2) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993

3) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro

Chi: Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"
Cosa: Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto decorrenti dal 01/07/2026 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/07/2026
Modalità: Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
Codice tributo: 1501 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1502 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1503 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per risoluzioni del contratto 1504 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per proroghe del contratto 1505 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Bollo 1506 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Tributi speciali e compensi 1507 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1508 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1509 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi 1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

4) Collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratore telematico-RT).

Chi: Soggetti che utilizzano gli strumenti di certificazione dei corrispettivi per adempiere all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del d. lgs. 5 agosto 2015, n. 127
Cosa:  Collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (RT). Per le nuove attivazioni, o in caso di variazione dei dati registrati, il collegamento deve essere effettuato tra il 6° e l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'attivazione del POS.
Modalità: Accedendo alle apposite funzionalità disponibili nell'area del portale web "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle entrate, oppure tramite la procedura web "Documento Commerciale on line" nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non siano effettuate tramite un registratore telematico

5) Rimborsi Iva trimestrali: presentazione modello IVA TR

Chi: Contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti di legge per chiedere i rimborsi infrannuali
Cosa: Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR).
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate

Contatti

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