I servizi

  • Pareri interpretativi per l’applicazione delle norme;
  • Programmazione fiscale per Società, Imprese, Lavoratori Autonomi e Privati;
  • Assistenza fiscale specifica relativa all’imposizione diretta, indiretta e sostitutiva;
  • Informazione tributaria e societaria con l’ausilio di circolari di aggiornamento (possibilità di aggiornamenti e formazione personalizzata);
  • Contenzioso Tributario, predisposizione ricorsi e assistenza dinanzi agli Uffici Finanziari ed alle Commissioni Tributarie;
  • Analisi preventiva circa la scelta del veicolo societario più idoneo per le esigenze del cliente;
  • Assistenza ai Clienti in fase di start-up e nella gestione ordinaria delle società;
  • Consulenza negli adempimenti societari e nei rapporti tra i soci, tra questi e la società, tra società ed organi sociali;
  • Pianificazione e gestione dei Passaggi Generazionali;
  • Consulenza, assistenza ed adempimenti contabili e fiscali di TRUST;
  • Assistenza contrattuale per cessione-acquisizione di aziende e di partecipazioni;
  • Consulenza ed assistenza per operazioni straordinarie: ristrutturazioni , riorganizzazioni societarie, liquidazioni, conferimenti, fusioni, trasformazioni, scissioni, affitti d’azienda;
  • Tenuta e scritturazioni dei libri sociali;
  • Consulenza contrattualistica e di diritto commerciale;
  • Formazione di Bilanci d’Esercizio secondo le norme del Codice Civile, i principi contabili nazionali (OIC) ed internazionali (IAS, IFRS);
  • Impianto di sistemi contabili computerizzati ed organizzazione tenuta della contabilità presso il cliente;
  • Impostazione contabilità di magazzino;
  • Tenuta e scritturazione dei libri contabili;
  • alutazione di Azienda e di ramo di essa;
  • Predisposizione e asseverazione di perizie di stima (civilistiche e fiscali);
  • Analisi struttura finanziaria, indici, predisposizione di budget e business plan;
  • I soci hanno i requisiti di legge per svolgere le funzioni di Sindaco, Revisore Contabile;
  • Analisi e controllo aziendale;
  • Domiciliazione Fisica di sedi societarie presso i nostri uffici di Voghera;
  • Domicliazione Elettronica delle caselle PEC dei Clienti presso lo Studio.
  • Lo Studio offre un servizio completo PEC: attivazione, rinnovo, provvede al controllo, alla gestione ed alla conservazione .
  • Invio Telematico all’Agenzia delle Entrate a mezzo Entratel (intermediario abilitato);
  • Espletamento formalità presso gli Uffici pubblici;
  • Rilascio di Smart Card per Firma Elettronica;
  • Visure archivi Camere di Commercio e Catasto;

– gestione e amministrazione completa del personale dipendente e parasubordinato;
– elaborazione paghe e contributi;
– assistenza e consulenza presso le aziende;
– espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi connessi ai rapporti di lavoro, dalla sua instaurazione alla sua cessazione;
– analisi degli organici e degli organigrammi aziendali;
– scelte di convenienza sulla configurazione ottimale delle risorse umane;
– check-up normativi sulla gestione del personale

– genesi, definizione, evoluzione del rapporto di lavoro subordinato: gestione di tutti gli aspetti contabili, economici, giuridici, assicurativi e previdenziali;
– genesi, inquadramento ed evoluzione dei rapporti di lavoro autonomo-parasubordinato in generale: gestione di tutti gli aspetti contabili, economici, giuridici, assicurativi e previdenziali;
– assistenza e rappresentanza dell’azienda nelle vertenze extragiudiziale (conciliazioni e arbitrati) derivanti dai rapporti di lavoro dipendente e/o autonomo;
– assistenza e rappresentanza in sede di contenzioso con gli Istituti Previdenziali, Assicurativi e Ispettivi del Lavoro;

– consulenze tecniche d’ufficio e di parte;
– analisi dei costi d’impresa relativi al personale dipendente e parasubordinato;
– consulenza e assistenza generale nelle relazioni e nei rapporti aziendali ( contratti, convenzioni etc.) di carattere obbligatorio, tipico ed atipico.

Lo Studio fornisce, inoltre, consulenze per particolari casi proposti, quali:
– controversie di lavoro in sede sindacale e processuale;
– contenzioso previdenziale;
– rivalutazione crediti di lavoro

Lo Studio

Nell’anno 2001, dopo alcuni anni di esperienza professionale diretta e presso altri studi commerciali, Pertusi Gianlugi, Pertusi Nicola e Pastore Paolo si associano costituendo lo studio PERTUSI & PASTORE ASSOCIATI.

Con l’aggregazione delle tre realtà professionali viene avviata l’attività nella centralissima ed attuale sede di Via Bidone 45, negli anni la crescita professionale unitamente alla formazione ed alla ricerca di personale sempre più valido e qualificato ha permesso di rispondere in modo dinamico ed integrato alle esigenze della clientela.

L’attuale organico dello studio è di quattordici persone strutturate in “Aree di Specializzazione” in grado di fornire servizi professionali qualificati ad una molteplicità di soggetti, dalle piccole e medie imprese, cooperative ed enti pubblici, inoltre le dimensioni dello Studio consentono di gestire realtà strutturate e complesse, supportando il Cliente in ogni problematica Tributaria, Societaria, Aziendale, Contabile e del Lavoro.

Chi siamo

Pertusi Gianluigi
Socio fondatore

Nato a Voghera il 03.06.1964
Codice fiscale PRTGLG64H03M109W
Partita Iva 01318620182
Telefono 0383 43410
Fax 0383 212816
Email gigi.pertusi@pertusipastore.it
Diplomato in ragioneria presso I.T.C.G. Mario Baratta di Voghera nel 1983
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia al n. 534A (già iscritto all’Albo dei Ragionieri Commercialisti di Voghera dal 24.02.1987 al n. 50)
Iscritto al n° 44871 dell’Albo dei Revisori Contabili con D.M. 12/04/1995 Gazzetta Ufficiale Suppl.31 bis IV serie Speciale del 21/04/1995.

Pertusi Nicola
Socio fondatore

Nato a Voghera il 17.02.1969
Codice fiscale PRTNCL69B17M109I
Partita Iva 01517400188
Telefono 0383 43410
Fax 0383 212816
Email nicola.pertusi@pertusipastore.it
Diplomato in ragioneria presso I.T.C.G. Mario Baratta di Voghera nel 1989
Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia al n. 575A (già iscritto all’Albo dei Ragionieri Commercialisti di Voghera dal 21.01.1993 al n. 92)
Iscritto al n° 93193 dell’Albo dei Revisori Contabili con D.M. 15/10/1999 Gazzetta Ufficiale n° 87 del 02/11/1999.

Pastore Paolo
Socio fondatore

Nato a Voghera il 17.06.1969
Codice fiscale PSTPLA69H17M109Q
Partita Iva 01568800187
Telefono 0383 43410
Fax 0383 212816
Email paolo.pastore@pertusipastore.it
Diplomato in ragioneria presso I.T.C.G. Mario Baratta di Voghera nel 1988
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia al n. 582A (già iscritto all’Albo dei Ragionieri Commercialisti di Voghera dal 24.01.1994 al n. 97)
Iscritto al n° 93124 dell'Albo dei Revisori contabili D.M. 15/10/1999 Gazzetta Ufficiale n° 87 del 02.11.1999.

Novità

Rassegna Fiscale

Le ultime notizie del giorno

Cedolare al bivio in precompilata La tassa al 26% vale 17 milioni

4 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Dario Aquaro, Cristiano Dell’Oste - Pag. 5

Nel suo primo anno di applicazione la cedolare secca al 26% ha portato 17 milioni di euro in termini di maggior gettito nelle casse dello Stato. Una goccia nel mare degli oltre 4 miliardi generati complessivamente dalla tassa piatta sulle locazioni abitative. Il dato emerge dalle statistiche sulle dichiarazioni dei redditi 2025, riferite all’anno d’imposta 2024: quello in cui ha fatto il debutto l’aliquota differenziata per gli short rent, con il 21% riservato ai canoni del primo o unico appartamento in affitto breve e il 26% applicabile dal secondo al quarto immobile. Nel 2024, infatti, la cedolare secca poteva essere applicata fino a 4 alloggi in locazione breve, soglia oltre la quale scattava la presunzione d’impresa o l’obbligo di partita Iva. Chi ha destinato all’affitto breve più immobili ha potuto scegliere quale tassare al 21%. Scelta che potrà essere ripetuta anche quest’anno, a partire dal 14 maggio per il 730 e dal 20 maggio per il mod. Redditi. 

Superbonus, verifiche del Fisco con il nodo ‘general contractor’

4 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Giorgio Gavelli - Pag. 20

L’Agenzia delle Entrate ha dedicato la risoluzione n. 17/E dello scorso 29 aprile alle pratiche legate al Superbonus svolte nei confronti dei general contractor. Si tratta della figura che accentra in sé la gestione degli interventi necessari. In ambito fiscale, l’Agenzia ha ritenuto che i compensi per il mero coordinamento o per attività finanziarie non sono detraibili e che i servizi professionali riaddebitati non devono includere margini. Inoltre, un Gc ‘puro’ non consente alcuna detrazione dei propri compensi. Diverso è il caso dell’impresa che svolge anche il ruolo di Gc: qui il costo detraibile coincide con quello complessivo dell’appalto, purché congruo. In tale situazione, infatti, l’appaltatore assume responsabilità dirette verso il committente e non può essere considerato un semplice coordinatore. 

Nel modello Redditi 2026 il nuovo tetto alle detrazioni

4 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Alessandra Caputo - Pag. 21

Cambia il modello Redditi Pf 2026 per tenere conto di alcune novità. Una è la conferma, per il 2025, della riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote. Pertanto, anche in questo modello dichiarativo troveranno applicazione le seguenti aliquote: 23% per i redditi fino a 28 mila euro; 35% per i redditi superiori a 28 mila euro e fino a 50 mila euro; 43% per i redditi superiori a 50 mila euro. Si ricorda che la riduzione dell’aliquota del 35% al 33% costituisce una novità della legge di Bilancio 2026 e trova applicazione a partire dal periodo d’imposta 2026. Debutta nel modello la rimodulazione delle detrazioni per oneri: dall’anno 2025, infatti, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75 mila euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare massimo calcolato moltiplicando un importo base per un coefficiente parametrato al numero di figli. 

Il quadro RE accoglie le novità su rimborsi e spese di trasferta

4 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Alessandra Caputo - Pag. 21

Anche il quadro RE del modello Redditi Pf 2026 contiene delle novità. Una riguarda i rimborsi spese. Il Dlgs 192/2024 ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro autonomo dei rimborsi spese addebitati analiticamente ai propri committenti. Questi rimborsi, in assenza di un’esplicita esclusione, erano infatti considerati compensi e, come tali, assoggettati a tassazione e a ritenuta. Questo meccanismo conteneva, però, una criticità: consisteva nell’assoggettamento a ritenuta di somme che non comportano un incremento di reddito imponibile del lavoratore autonomo. Sebbene il Dlgs 192 sia entrato in vigore nel 2024, ai rimborsi spese continuava ad applicarsi la previgente disciplina fino al 31/12/2024. Pertanto, a partire dal periodo d’imposta 2025 nel rigo RE2 non si dovrà più tener conto dei rimborsi analitici. 

Se l’accordo transattivo è ‘novativo’ scattano Iva e obbligo di fatturazione

4 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Massimo Sirri, Riccardo Zavatta - Pag. 22

Qualificare un accordo transattivo come novativo o non novativo fa una grande differenza ai fini Iva. Lo si comprende bene mettendo a confronto gli opposti esiti cui sono pervenuti i giudici di merito in relazione ad una vicenda nella quale, al corrispettivo per i lavori eseguiti su un immobile da una società ma non pagati dal proprietario, le parti hanno sostituito un maggior importo transattivamente determinato di cui tale soggetto si riconosce debitore, impegnandosi a versarlo in quattro anni. Per i primi giudici (Cgt di Vicenza, sentenza n. 257 del 2023) l’atto di transazione stipulato non aveva natura novativa e la società creditrice non aveva pertanto alcun obbligo di emettere fattura al momento dell’incasso. Invece la Cgt del Veneto, con la sentenza n. 276/2026, ha confermato che sono dovute le sanzioni non essendovi incertezze sulla portata e sull’ambito applicativo delle norme. 

Imu, esenzione Covid per i bed & breakfast senza dichiarazione

4 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Marcello Maria De Vito - Pag. 22

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari, con la sentenza n. 294 dello scorso aprile, ha stabilito che l’esenzione Imu per il 2021, disposta dalla legge di Bilancio per lo stesso anno, ha natura automatica e non necessita di alcun adempimento dichiarativo. Inoltre, spetta per tutti gli immobili e tutte le pertinenze destinati ad attività di bed & breakfast, indipendentemente dalla categoria catastale. Nel caso analizzato un Comune aveva notificato ad una impresa un avviso di accertamento per il 2021 relativamente ad Imu non versata dal contribuente, il quale riteneva, invece, di poter beneficiare dell’esenzione prevista dalla legislazione Covid per gli immobili adibiti a B&B.

Accertamento, il taglio dei termini salta con un solo pagamento cash

4 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Cristina Odorizzi - Pag. 24

In via generale, gli accertamenti su Iva e imposte sui redditi devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione dei redditi. Tuttavia, esistono strumenti che consentono di ridurre questi termini: ad esempio, con un punteggio Isa pari a 8 si ottiene la riduzione di un anno, a condizione che la dichiarazione sia corretta, tempestiva e priva di violazioni penali e solo per i soggetti che rientrano nel regime Isa. Un’ulteriore riduzione di due anni è prevista per chi garantisce la completa tracciabilità dei pagamenti superiori a 500 euro, arrivando così al terzo anno successivo. Questo obiettivo richiede fatturazione elettronica o corrispettivi telematici, tracciabilità di tutti i pagamenti e apposita indicazione in dichiarazione. Anche un solo pagamento non tracciabile, però, fa perdere il vantaggio.

Asd, il buco fiscale non si eredita

4 Maggio 2026 | Italia Oggi - Alessandro Felicioni - Pag. 8

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 9937 dello scorso 17 aprile, precisa che la responsabilità non passa automaticamente a chi subentra. Diventare presidente di un ente sportivo non significa solo aprire il cassetto della corrispondenza futura, ma prendere in mano anche la memoria fiscale dell’associazione. La memoria, però, non si trasforma automaticamente in colpa personale. Il caso riguarda un’associazione sportiva dilettantistica che aveva omesso la dichiarazione relativa al 2007, pur avendo emesso 5 fatture per sponsorizzazioni. L’Agenzia delle Entrate, sulla base di un pvc del 2012, emetteva avviso di accertamento ai fini Iva e Irap e lo notificava al presidente in carica al momento della verifica e della notifica. Quel presidente, però, non era il legale rappresentante dell’ente nell’anno d’imposta accertato. Dall’ordinanza emerge che il nuovo presidente non può limitarsi ad opporre al fisco la propria estraneità alla gestione precedente ma deve dimostrare di aver fatto ciò che compete a chi assume la rappresentanza dell’ente. 

Accertamento, si mette ordine

4 Maggio 2026 | Italia Oggi - Alessandro Felicioni - Pag. 9

Il nuovo Testo Unico degli adempimenti e dell’accertamento non è una rivoluzione fiscale, ma un riordino organico delle norme esistenti. L’obiettivo è rendere più leggibile un sistema complesso, senza cambiare aliquote o introdurre nuovi tributi. La digitalizzazione trasforma il cassetto fiscale in una vera infrastruttura di gestione dei dati e dei rapporti tra contribuente e fisco. Le banche dati e le analisi del rischio rendono l’accertamento sempre più preventivo e basato su informazioni integrate, incluse le cripto-attività. La compliance diventa centrale e anticipa la difesa del contribuente, mentre collaborazioni e controlli si integrano in un unico percorso. Il concordato preventivo biennale assume un ruolo strategico di gestione del rischio fiscale, fondato su dati e valutazioni professionali. 

Imposte estere, bonus affrancato

4 Maggio 2026 | Italia Oggi - Benito Fuoco - Pag. 10

Nell’ordinanza n. 5909/2026 la Cassazione civile tributaria ha stabilito che il credito per le imposte assolte all’estero spetta indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia o dalla mancata indicazione in questa stessa dichiarazione del reddito di fonte estera; questo credito, infatti, scaturisce dall’obbligo assunto dallo Stato italiano nei confronti di un altro Stato e non è assoggettato ad alcun termine di decadenza entro il quale il credito d’imposta va indicato per l’utilizzo, con la precisazione che questo stesso credito non deve essere inserito nella dichiarazione di ‘competenza’. Il caso trae origine dal ricorso presentato contro una cartella emessa sulla base di un controllo formale con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la dichiarazione del contribuente, disconoscendo un credito d’imposta per tributi assolti all’estero sul reddito da lavoro dipendente. 

Debiti, l’omologa limita il Fisco

4 Maggio 2026 | Italia Oggi - Giancarlo Marzo, Jennifer Fuccella - Pag. 12

La Cassazione tributaria, con l’ordinanza del 31 marzo 2026 n. 7821, ha chiarito che l’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi della legge n. 3/2012 vincola anche l’ente impositore che, pur destinatario della proposta, non si sia opposto e abbia visto il proprio credito tributario inserito nel piano: il creditore fiscale non può, in epoca successiva, recuperare lo stesso debito mediante avviso di accertamento, salvo che la pretesa si fondi sulla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi ex art. 14-terdecies, comma 3, lett. c), della medesima legge. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso di una contribuente raggiunta da un avviso di accertamento Imu per l’anno 2013 emesso da un Comune dopo l’omologa di una procedura ex legge n. 3/2012 alla quale lo stesso ente non aveva opposto resistenza. 

Rassegna Fiscale

Le ultime notizie del giorno

Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e subappalto con general contractor nell’ambito del Superbonus

1 Maggio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 29 aprile 2026, ha fornito chiarimenti in merito al corretto inquadramento tributario delle spese sostenute per gli interventi legati al Superbonus, in presenza di contratti di appalto e subappalto stipulati dalle imprese edili incaricate dei lavori. 

I chiarimenti hanno riguardato, in particolare, la correttezza degli esiti dei controlli effettuati dalle Direzioni provinciali nei confronti delle imprese di costruzione che, in qualità di appaltatrici – e avvalendosi anche di imprese subappaltatrici – hanno realizzato i lavori per i quali i committenti hanno potuto fruire dello sconto in fattura. 

Le imprese in parola, oltre a rivestire il ruolo di appaltatrici degli interventi agevolati, hanno assunto anche il ruolo di ‘general contractor superbonus’, obbligandosi verso il committente a gestire anche i rapporti con i vari professionisti coinvolti nei lavori e nelle procedure di asseverazione. 

L’Agenzia ha rilevato che nell’affidamento dei lavori in subappalto, il corrispettivo applicato dall’impresa appaltatrice al committente, nella parte eccedente rispetto a quanto riconosciuto alle imprese subappaltatrici, viene considerato come corrispettivo per attività di mero coordinamento, con conseguente disconoscimento della detraibilità della corrispondente spesa per il committente.

Nei lavori legati al Superbonus diverse imprese edili si sono qualificate sul mercato come ‘general contractor Superbonus’. Si tratta di una espressione ‘atecnica’ dal punto di vista giuridico in quanto la figura del contraente generale è tipica dei contratti pubblici e non trova applicazione nei rapporti tra privati, come quelli relativi al Superbonus. Nel privato, però, vige il principio della piena autonomia negoziale e di conseguenza committente e appaltatore sono liberi di prevedere subappalti totali o parziali. 

Pertanto, nei rapporti tra privati l’operatore che si presenta come general contractor Superbonus non assume alcuna qualifica speciale. La sua natura giuridica dipende solo dalle obbligazioni contrattuali assunte. 

La possibilità di optare per la fruizione del beneficio fiscale sotto forma di sconto sul corrispettivo, direttamente in fattura dal fornitore al committente, ha dato impulso a prassi commerciali e modelli organizzativi di accentramento, in capo ad un unico soggetto, non soltanto del ruolo di ‘appaltatore unico’ ma, anche, di ‘referente amministrativo e finanziario unico’ del committente. Tutto questo relativamente alla realizzazione delle opere, ai servizi professionali tecnici di progettazione ed esecuzione dell’opera, ai servizi professionali di asseverazione e ai servizi amministrativi connessi al rilascio del visto di conformità fiscale. 

Tre le tipologie contrattuali più diffuse nell’ambito del Superbonus: 

  • impresa appaltatrice che realizza gli interventi agevolati, con facoltà di subappalto;
  • mandatario che contrattualizza e paga per conto del committente i professionisti tecnici e fiscali, coordinandoli sul piano amministrativo;
  • commissionario di servizi amministrativi che applica lo sconto in fattura sia sui propri corrispettivi sia su quelli dei professionisti riaddebitati.

 

Distinzione tra general contractor ‘puro’ e general contractor ‘appaltatore’

 

L’Agenzia delle Entrate, in vari documenti di prassi, ha delimitato il perimetro delle spese sostenute in caso di lavori coordinati dal general contractor. 

Di questo si è parlato in tre diverse risposte ad istanze di interpello pubblicate nel 2021 (risposte nn. 254, 261 e 480), a cui ha fatto seguito la circolare n. 23/2022 che ha fornito indicazioni di dettaglio, confermando quanto espresso in occasione delle tre richiamate risposte a interpello. 

Dalla circolare n. 23/E/2022 emerge la nozione di ‘contraente generale’ ossia ‘general contractor’. Sono tali coloro che ‘ su incarico dei committenti (persone fisiche, condòmini) gestiscono i rapporti con le imprese nonché, in taluni casi, con i professionisti e i tecnici, che rilasciano le prescritte asseverazioni, e con i Caf o i professionisti che rilasciano il visto di conformità ai fini dell’opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante al committente’, pur nella piena consapevolezza che ‘tale figura è stata […] normativamente individuata solo dalla disciplina dei contratti pubblici mentre, con riferimento agli interventi edilizi commissionati da soggetti privati, l’attività di ‘contraente generale’ è ordinariamente disciplinata nell’ambito dell’autonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionisti’.

Dalla lettura della circolare emerge che ‘ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus, non rilevano gli schemi contrattuali utilizzati nei rapporti tra committente e general contractor – che attengono esclusivamente a profili civilistici – essendo, invece, necessario che siano debitamente documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione’. Il corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento non rientra tra le spese ammesse al Superbonus in quanto non si tratta di costi direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento agevolato. 

‘In sostanza, il committente può fruire del Superbonus in relazione ai costi che gli vengono addebitati da un’impresa o da un professionista, in qualità di general contractor, per l’esecuzione degli interventi nonché per il rilascio delle asseverazioni, delle attestazioni e del visto di conformità, a condizione che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del predetto committente/beneficiario dell’agevolazione, mentre non è ammesso alla detrazione alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere dal general contractor, in quanto esso costituisce costo non incluso tra quelli detraibili’. 

L’Agenzia delle Entrate, già con la circolare n. 30/E/2020, ha confermato che ‘sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da una immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condòmini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus. Tale chiarimento è estendibile anche all’eventuale corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato trattandosi, anche in questo caso, di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento. Pertanto, tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall’agevolazione’. 

La detrazione spetta anche quando il general contractor sia una ESCO (energy Service Company) che realizzerà presso vari clienti, privati cittadini o condomìni, interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla fruizione del Superbonus.

 

Qualificazione dell’impresa appaltatrice e irrilevanza dell’assetto organizzativo

 

L’impresa che si obbliga nei confronti di un committente privato a realizzare determinate opere in regime di appalto mantiene la qualifica di impresa appaltatrice. Tale qualifica non dipende dalla modalità organizzativa prescelta per l’esecuzione delle opere, ma dall’assunzione dell’obbligazione realizzativa nei confronti del committente. 

La natura di impresa appaltatrice resta sia quando l’impresa esegue i lavori con mezzi e personale proprio, sia quando li affida a terzi, mediante subappalto. In quest’ultimo caso la sua attività si concentra sul coordinamento tecnico dell’intervento, mentre l’esecuzione materiale è svolta dai subappaltatori. In ogni caso, l’impresa resta titolare dell’obbligazione principale verso il committente e, di conseguenza, delle correlate responsabilità civilistiche, amministrative e di sicurezza. 

Ciò che caratterizza l’appalto è l’assunzione dell’obbligazione di risultato verso il committente. La decisione di eseguire i lavori direttamente o tramite subappalto, non incide sulla posizione giuridica né sulle responsabilità in capo all’impresa. 

 

Trattamento fiscale del coordinamento e dello sconto in fattura e principi operativi per gli Uffici

 

Dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate emerge la doppia figura del general contractor che se esplica solo attività di coordinamento è considerato general contractor ‘puro’ mentre, se si occupa anche dell’esecuzione dei lavori riveste il ruolo di general contractor appaltatore. 

Quando il general contractor opera come impresa appaltatrice e svolge anche attività di coordinamento amministrativo, il corrispettivo per il mero coordinamento nell’applicazione dello sconto in fattura non rientra tra le spese ammissibili al Superbonus; restano, invece, detraibili tutti i corrispettivi per l’esecuzione dei lavori. 

Il fatto che la fattura del general contractor rechi esclusivamente i corrispettivi dovuti per l’esecuzione dell’appalto, senza alcuna voce distinta riferita all’attività di mero coordinamento o all’applicazione dello sconto in fattura, non consente una riproposizione automatica in tutto o in parte di tali importi da compensare per opere appaltate a compensi per servizi di coordinamento o per la gestione dello sconto. Una diversa qualificazione richiede infatti una motivazione specifica, supportata da idonei mezzi di prova, che dimostri come una quota del corrispettivo non attenga al normale margine dell’appaltatore nell’ordinaria attività di coordinamento dei lavori, ma si riferisca a un’attività di coordinamento amministrativo distinta e autonomamente remunerata. 

 

Conclusioni

 

Per valutare correttamente la detraibilità delle spese è fondamentale distinguere tra le due tipologie di general contractor. Se il suo operato è di semplice coordinamento il relativo compenso non è imputabile ai lavori agevolati e, dunque, al Superbonus; pertanto, il general contractor c.d. ‘puro’ non ha diritto alla detrazione e allo sconto in fattura. Qualora, invece, il general contractor riveste il ruolo dell’appaltatore, il suo corrispettivo sarà detraibile o sarà possibile per lui accedere allo sconto in fattura. Naturalmente questo richiede il rispetto delle condizioni di legge, dei limiti di congruità, dei massimali previsti. 

Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’articolo 8 Dl n. 38/2026

1 Maggio 2026 |

Il decreto legge n. 38/2026 all’articolo 8 ha introdotto, per l’anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d’imposta. 

Per consentire la fruizione in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta in parola l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14/E/2026 ha istituito il codice tributo ‘7079’.

Con la risoluzione n. 16/E del 23 aprile 2026 l’Amministrazione finanziaria ha provveduto a ridenominare il codice tributo ‘7079’ in ‘7079’ – denominato ‘Credito d’imposta – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’. Non cambiano le modalità di compilazione del modello F24 indicate nella risoluzione n. 14/E/2026. 

Ridenominazione dei codici tributo per il versamento delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (Cfc)

1 Maggio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15/E del 16 aprile 2026, adegua il modello F24 alle novità del Tuir che hanno modificato la disciplina dell’opzione prevista per le imprese estere controllate (Cfc). 

Per consentire ai soggetti controllanti di effettuare i versamenti delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate, l’Agenzia ha fornito le dovute istruzioni.

L’Amministrazione finanziaria ha provveduto anche a rideterminare i codici tributo per il versamento dell’imposta disciplinata dall’articolo 167, comma 4-ter del Tuir. L’aggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche operate dal decreto legge n. 84/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025 n. 108. 

Ad essere ridenominati sono i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 64/E/2024. Restano ancora valide le modalità di compilazione del modello F24 contenute nella richiamata risoluzione n. 64/E/2024. 

Istituzione del codice tributo per l'utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’art. 8 Dl n. 38/2026

1 Maggio 2026 |

Per l’anno 2026 il legislatore ha previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’89,77% dell’importo richiesto dalle aziende che hanno presentato le comunicazioni di cui all’articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto legge n. 19/2024 – ‘Transizione 5.0’, e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 24 luglio 2024. 

Il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026. 

Al GSE spetta il compito di trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni. 

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale. 

Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite il modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la stessa ha istituito il codice tributo ‘7079’ denominato ‘Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’. 

Istituzione della causale per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa dottori Commercialisti

1 Maggio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13/E del 1°aprile 2026, ha istituito la causale contributo per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori commercialisti. 

La nuova causale contributo è la seguente: ‘E150’ denominata ‘Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori commercialisti – adempimenti CNPADC’. 

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